E' stato approvato il 15 Giugno u.s.,dal Senato, il Decreto Legge che esplica come inquadrare il lavoro occasionale sia da parte delle Aziende che delle Famiglie.
Per le Aziende è previsto il "PrestO", il nuovo contratto di Prestazione Occasionale. La nuova legge prevede la possibilità di attivare, tramite un portale online dell’Inps, un mini-contratto occasionale, con una paga oraria minima di 9 euro ed il 33% di contribuiti a carico del datore, oltre al premio assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali. Fanno eccezione i lavori agricoli, per i quali la retribuzione minima potrà essere inferiore, dal momento che verrà stabilita sulla base del contratto collettivo stipulato dalle principali associazioni sindacali. La procedura sarà effettuata via internet. Ad utilizzare questa nuova tipologia di contratto potranno essere solo le aziende con meno di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Sono escluse, inoltre, anche le aziende del settore edilizio e minerario, quelle che eseguono appalti di opere e servizi. La P.A. potrà ricorrere al PrestO solo per far fronte ad esigenze temporanee o eccezionali.
Si riducono anche i limiti di utilizzo. La nuova legge stabilisce un tetto massimo valido sia per il lavoratore sia per il datore, che non potranno chiedere o effettuare prestazioni per oltre 5mila euro all’anno. Ciascun lavoratore, inoltre, non potrà offrire al singolo committente prestazioni che vadano oltre i 2500 euro di retribuzione. Se questa soglia dovesse essere superata, a quel punto per il datore scatterebbe l’obbligo di assumere il lavoratore a tempo determinato. Assunzione tassativa anche nel caso in cui si superino le 280 ore di collaborazione annua: cosa che è possibile nel settore agricolo (dove la paga oraria, come detto, può essere inferiore ai 9 euro), nel quale l’utilizzo dei nuovi voucher è ristretto comunque alle sole figure deboli del marcato del lavoro: pensionati, disoccupati, studenti e persone che ricevono sussidi integrativi.
Altro paletto: le prestazioni occasionali non potranno durare meno di 4 ore, e il committente non potrà richiederle ad una persona che già lavora per la sua azienda, né a chi con quella stessa azienda ha interrotto da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co.
Per quanto riguarda le attività in "famiglia". Sono ammessi solo i seguenti servizi: 1) piccoli lavori domestici, compresi quelli di giardinaggio, pulizia e manutenzione; 2) assistenza domiciliare a bambini e persone anziane o ammalate o affette da disabilità; 3) insegnamento privato supplementare. Le attività svolte per il medesimo committente devono rispettare il limite delle 280 ore di lavoro nell'anno civile (viene ripristinato, sia pure a livello di singolo committente e non nel complesso, il vincolo dell'occasionalità. Le famiglie avranno a disposizione dei tagliandi telematici da 10 euro l’ora, a cui vanno aggiunti 2 euro per i contributi e l’assicurazione. È il cosiddetto Libretto Famiglia.
In generale, dunque, c’è qualche restrizione in più rispetto al passato.
D.L. N.50/2017 c.d.”Manovrina”, in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale
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