Con il provv. 16.6.2021 n. 153000, l'Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta per i sistemi di filtraggio dell'acqua potabile (art. 1 co. 1087 - 1089 della L. 178/2020). I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese agevolabili sostenute nell'anno precedente. La comunicazione va presentata, in via telematica, dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili; con riferimento alle spese 2021 la comunicazione andrà quindi presentata a febbraio 2022. Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese risultanti dalla comunicazione presentata; l'ammontare complessivo delle spese non può essere comunque superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale. In caso di insufficienza delle risorse è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che hanno presentato la comunicazione.
Chi sono i soggetti beneficiari:
Il credito d'imposta è riconosciuto:
- alle persone fisiche;
- ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
L'agevolazione spetta ai soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo (proprietà, locazione, comodato...)
Quali sono le spese agevolabili:
Sono agevolabili le spese:
- sostenute tra l'1.1.2021 e il 31.12.2022;
- per l'acquisto e per l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti
Per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria, il credito d'imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97.
L'importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Per i soggetti non tenuti a emettere fattura elettronica, si considera valida anche l'emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Per le spese sostenute prima della pubblicazione del provv. 153000/2021, sono fatti salvi i comportamenti tenuti dal contribuente con riferimento ai pagamenti effettuati con mezzi diversi; è inoltre possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui predetti documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Come comunicare le spese:
I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese agevolabili sostenute nell'anno precedente.
La comunicazione deve essere presentata:
- dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili (con riferimento alle spese 2021 la comunicazione andrà quindi presentata a febbraio 2022);
- in via telematica, utilizzando lo specifico modello approvato, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate o i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
La misura del credito d'imposta:
Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese complessive risultanti dalla comunicazione presentata; l'ammontare complessivo delle spese non può essere comunque superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.
In caso di insufficienza delle risorse è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che hanno presentato la comunicazione.
Modalità di utilizzo del credito d'imposta:
Il provvedimento definisce anche le modalità di fruizione dell'agevolazione, prevedendo che il credito d'imposta sia utilizzabile:
- dalle persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo ovvero in compensazione tramite modello F24;
- dai soggetti beneficiari diversi dai precedenti, esclusivamente in compensazione tramite modello F24.